Art. 5.
(Parere dell'ente abilitato a ricevere la domanda).

      1. L'ente abilitato a ricevere la domanda di accesso alla procedura di concordato, dopo avere verificato la completezza della domanda stessa e della documentazione allegata ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4, e dopo avere espletato l'istruttoria, elabora una relazione per la Commissione nazionale, fornendo un parere, positivo o negativo, circa la sussistenza delle condizioni per l'instaurazione della procedura di concordato.
      2. L'ente abilitato di cui al comma 1 trasmette il fascicolo comprendente la domanda di accesso, la documentazione allegata e la relazione con il parere alla Commissione nazionale entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa.